Che cos’è il RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti?
Il RENTRI, o meglio ancora R.E.N.T.Ri, è l’acronimo per il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.
Il Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica (prima Ministero della Transizione Ecologica e una volta Ministero dell’Ambiente) che si incarica della gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, ha disposto l’entrata in vigore del nuovo registro sul quale viene riportata la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
La chiave con cui interpretare questo nuovo sistema di tracciabilità è data principalmente da due elementi:
- la digitalizzazione;
- e la transizione verso un modello di economia circolare.
Nel tracciamento dei rifiuti speciali, infatti, dalla produzione, al trasporto e successivo smaltimento, imprese ed enti sono tenuti alla presentazione della documentazione e dei formulari richiesti in un ambiente informatico condiviso.
E il SISTRI che fine ha fatto?
Il SISTRI, il vecchio Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, pure digitale, è stato superato dal RENTRI perché questo, a differenza del precedente, segue integralmente l’iter di produzione, trasporto, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.
Il SISTRI, al contrario, gestiva solo in parte la filiera di smaltimento: teneva traccia unicamente del trasporto dei rifiuti speciali ed è stato in più occasione vittima di malfunzionamenti informatici che ne hanno pregiudicato l’utilizzo.
Abbandonato il sistema precedente, cosa annuncia il nuovo apparato digitale?
L’imperativo è quello di digitalizzare per semplificare le procedure, informatizzando strumenti già esistenti e snellendo la gestione delle pratiche amministrative, permettendo inoltre la condivisione della documentazione.
In altre parole il registro elettronico si propone la creazione di un ambiente digitale che utilizza la piattaforma dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali integrandola con la rete delle Camere di Commercio.
L’entrata in vigore del RENTRI è prevista per il primo trimestre del 2023
In data 21 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il correttivo del d. lgs 116/2020 che ha sancito nel dettaglio il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, oltre a stabilirne l’entrata in vigore.
Per quanto riguarda la data, il primo trimestre del 2023 è il termine previsto per l’operatività del sistema, che però contempla diversi scaglioni a seconda del volume di enti o imprese (valutato in base al numero di dipendenti) considerando anche il fatto che siano o meno produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Al momento i soggetti obbligati all’utilizzo del registro elettronico nazionale non sono stati definiti in modo dettagliato, ad ogni modo si possono includere:
- aziende, imprese o enti produttori di rifiuti speciali pericolosi;
- imprese accreditate che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e chiunque effettui l’attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi;
- aziende che si occupano del trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non);
- aziende che operano in qualità di commercianti o intermediari nella gestione dei rifiuti pericolosi;
- consorzi deputati al recupero e al riciclaggio di alcune particolari tipologie di rifiuti;
- enti ed imprese che si dedicano alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali;
- per i produttori di rifiuti non pericolosi si fa riferimento alle categorie enumerate nel d. lgs. 152/2006 (art. 189 comma 3).
Le modalità di accesso al RENTRI stabiliscono che il primo accesso avvenga da parte del rappresentante dell’impresa o in alternativa da parte di un altro soggetto, riconosciuto però nella visura camerale.
Dovendo avvenire unicamente tramite autenticazione digitale, saranno necessari strumenti di autenticazione quali SPID, CIE, CNS, TS-CNS.
Il periodo di transizione iniziale prevede la convivenza della documentazione cartacea e di quella digitale, per rendere il passaggio verso il portale telematico il più possibile agevole nonostante sia obbligato.
Va specificato che per tutti i soggetti per i quali non è obbligatoria l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti continuerà ad essere lecito adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti con la documentazione cartacea.
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Il registro cronologico di carico e scarico e il formulario di identificazione
Esattamente, cosa contempla la nuova piattaforma telematica?
Il RENTRI si articola in due sezioni:
- la prima raccoglie l’anagrafica dei soggetti iscritti, con relative autorizzazioni ambientali e documentazioni richieste;
- la seconda nello specifico si riferisce alla tracciabilità dei rifiuti e quindi riporta i dati contenuti nei registri e nei formulari.
Il registro cronologico di carico e scarico, quindi, diventa qui integralmente digitale, così come il FIR, il formulario di identificazione dei rifiuti.
Nel primo caso abbiamo la digitalizzazione dei registri che vanno compilati riportando la produzione delle diverse tipologie di rifiuti e il loro successivo “scarico” nei confronti dei soggetti responsabili del trasporto, in poche parole la presa in consegna da parte dell’azienda che li conferisce al centro di raccolta.
Nel caso del formulario di identificazione, si parla del documento di accompagnamento da redigere nel trasporto dei rifiuti speciali dal luogo di produzione a quello di smaltimento.
Come funziona quindi la nuova gestione dei rifiuti?
Nella filiera di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali, che siano rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, imballaggi o anche rifiuti liquidi, il RENTRI non interviene in materia di classificazione dei rifiuti o identificazione. Il nuovo sistema promuove la digitalizzazione della documentazione all’interno di una piattaforma condivisa da parte degli organi di controllo, degli agenti coinvolti nella filiera e non solo.
La fruibilità dei dati da parte di realtà non necessariamente parte dell’iter di gestione, per esempio l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), sono elementi che inquadrano il sistema RENTRI all’interno della Strategia nazionale per l’economia circolare, come previsto dal PNRR.
Analizzando nel dettaglio ciò che prevede la normativa dedicata al RENTRI, ecco gli elementi sui quali interviene il correttivo del sopracitato d. lgs. 116/2020 approvato il 21 dicembre 2022:
- modelli e formati riguardanti registro cronologico dei rifiuti e formulario di identificazione (relativamente a quanto contenuto negli art. 190 e 193 del d. lgs. 152/2006);
- modalità con le quali fare l’iscrizione al RENTRI e specifiche per i relativi adempimenti per i soggetti obbligati e per quelli che aderiscono su base volontaria;
- dettagli sul funzionamento della piattaforma elettronica stessa;
- condivisione dei dati con l’ISPRA per l’inserimento degli stessi nel Catasto (come riferito dall’art. 189 del d. lgs. 152/2006);
- modalità relative all’interoperabilità nell’acquisizione della documentazione richiesta (regolamento CE n. 1013/2006);
- modalità di erogazione e gestione del supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali (ai sensi dell’art. 188-bis, comma 1, del d. lgs. 152/2006);
- definizione delle modalità di accesso ai dati contenuti nel sistema da parte degli organi di controllo;
- esplicitazione delle modalità per verifica e invio della comunicazione nel momento dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti speciali (art. 188-bis, comma 4, lettera h) del d. lgs. 152/2006).
Per assicurarsi di adempiere correttamente a quanto previsto dalle normative è sempre opportuno fare riferimento ad un partner affidabile che proponga servizi integrati per l’ambiente. Ecodep da oltre 30 anni è la soluzione in Sicilia per le aziende che necessitano di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi.