Smaltimento dei rifiuti edili: norme per una corretta gestione

Smaltimento dei rifiuti edili: norme per una corretta gestione

Come comportarsi per una corretta gestione dei rifiuti di cantiere e quali sono le sanzioni in cui si può incorrere.

All’interno dell’insieme dei rifiuti speciali, quelli edili meritano un approfondimento particolare.
Nella realizzazione di interventi di costruzione o demolizione ma anche di ristrutturazione, sicuramente molto frequenti negli ultimi tempi, gestire i rifiuti ottenuti dai cantieri secondo le disposizioni di legge è fondamentale per accertarsi di evitare sanzioni e non mettere a rischio la salute delle persone e dell’ambiente.

Analogamente a quanto è valido per qualunque tipo di rifiuto speciale, anche per i rifiuti edili il primo passo riguarda l’identificazione e la corretta attribuzione del codice CER di riferimento.

In questo articolo vedremo quali sono le classi che descrivono la tipologia dei rifiuti di cantiere e cosa prevede la normativa relativamente al trattamento dei rifiuti edili, l’indicazione dei soggetti competenti, le attività da svolgere e la documentazione da compilare.

La gestione dei materiali di scarto ottenuti dai cantieri edili è considerata produzione di rifiuti a tutti gli effetti e per questa ragione deve essere regolata dalle norme che interessano i rifiuti speciali.

La gestione dei rifiuti di cantiere e l’attribuzione del codice CER

L’impianto normativo prevede che il produttore sia responsabile della gestione dei rifiuti e il caso di un cantiere edile non fa differenza.

L’impresa edile è quindi il produttore e nel caso di più imprese esecutrici, sarà la figura del Coordinatore alla Progettazione della Sicurezza che andrà a stabilire le diverse zone per il deposito di attrezzature, materiali e rifiuti.

Tutte le operazioni e le attività che interessano gli scarti, i rifiuti e gli altri materiali prodotti in fase di costruzione o demolizione edili sono descritte e regolate all’interno di un documento: il piano di gestione dei rifiuti di cantiere.

Al suo interno si trovano non solo le indicazioni tecniche e operative per gestirli in modo conforme, ma anche la valutazione dell’impatto sull’ambiente che questi producono.

Come anticipato, la prima attività per una corretta gestione dei rifiuti edili consiste nella classificazione della tipologia di rifiuto presente in cantiere. Il riferimento viene sempre dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) anche conosciuto come Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) all’interno del quale sono presenti le classi per individuare con esattezza ogni rifiuto speciale.

La necessità di attribuzione del codice CER, sia nel caso di rifiuto speciale pericoloso che di rifiuto non pericoloso, viene per assicurare durante tutta la filiera di gestione rifiuti che le attività di recupero e smaltimento siano conformi alla tipologia individuata.

I rifiuti edili quindi hanno bisogno di essere identificati dal corretto codice CER in modo da essere avviati alle attività successive nel rispetto dell’ambiente e della salute umana.

La tipologia di rifiuto: la classe 17 (si chiama CAPITOLO 17) dell’elenco codici CER

All’interno dell’elenco dei codici CER, la classe che individua i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione capitolo 17.

Per procedere con l’identificazione degli scarti prodotti dal cantiere è quindi opportuno partire dalla classe che raccoglie quelli generalmente ottenuti in questi ambienti.

È importante precisare che all’interno di un cantiere edile, la tipologia di rifiuto prodotto può essere di altra natura rispetto a quelle descritte all’interno del capitolo 17. Si pensi per esempio alle opere di ristrutturazione o di demolizione, all’interno delle quali i materiali coinvolti e quindi i residui prodotti possono essere i più diversi.

Per questa ragione e per assicurarsi una corretta gestione dei rifiuti è necessario individuare il codice CER corretto che lo descrive propriamente.

Va detto inoltre che in qualche occasione può rendersi necessario effettuare delle analisi di caratterizzazione da un laboratorio accreditato per attribuire le caratteristiche di pericolo o escluderne la pericolosità.

Ricordiamo che la pericolosità è espressa nel codice CER da un asterisco e che l’errata attribuzione di un codice e quindi una condotta non conforme e perciò sanzionabile, può corrispondere alla mancata segnalazione di rifiuto pericoloso.

La normativa e i rifiuti edili

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti edili e la gestione dei rifiuti di cantiere, la normativa di riferimento è contenuta all’interno del D. Lgs. risalente ad aprile 2006 n. 152.
Questo documento, noto come Testo Unico sull’Ambiente, è allineato con quanto previsto e indicato dall’Unione Europea per assicurare il recupero dei rifiuti e la loro preparazione per il riutilizzo, quando possibile, assieme al corretto smaltimento degli altri materiali.
   
Per quanto riguarda i
rifiuti edili, è bene precisare che la normativa non fa differenze tra imprese e privati per quanto riguarda le responsabilità di gestione degli scarti. Ciò significa che per il trasporto e per le operazioni successive è necessario comunque fare affidamento ad un’azienda regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Guardando alle operazioni da seguire, dopo la classificazione e l’attribuzione dei codici CER di riferimento, la normativa prevede che questi vengano raccolti all’interno di un deposito temporaneo all’interno del cantiere.

Questo deve essere realizzato in un’area dedicata in cui i rifiuti, suddivisi in base alla tipologia, vengono generalmente raccolti all’interno di casse scarrabili e contenitori omologati se non direttamente al suolo, quando possibile.

Il deposito temporaneo è soggetto a regolamentazione anche per quanto riguarda i tempi per avviare successivamente i rifiuti edili a recupero o smaltimento.
Una prima possibilità consiste nel procedere con queste attività con cadenza trimestrale, un’altra nel farlo al raggiungimento di una certa quantità di rifiuti. La soglia è di 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e 10 metri cubi per quelli pericolosi, avendo però un limite di un anno dall’inizio del deposito.

Il trasporto: l’importanza del Formulario di Identificazione

Come anticipato, il D. Lgs. 152/2006 prevede che in qualunque caso il trasporto venga affidato ad imprese regolarmente iscritte all’Albo e quindi in possesso di mezzi di trasporto idonei e autorizzati. Un’alternativa è affidarsi ad un intermediario per la gestione, anche questa una figura che deve risultare iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali all’interno della categoria dedicata.

Le flotte da impiegare nel trasporto dei rifiuti edili devono infatti tenere conto delle tipologie di rifiuto presenti (quindi dei codici CER) così come della pericolosità o meno degli stessi.

Il documento che accompagna il trasporto dei rifiuti speciali e quindi anche quello dei rifiuti di cantiere è il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) sul quale sono riportate le informazioni che riguardano i rifiuti: tipologia e codice CER, quantità, indicazioni relative a chi effettua il trasporto ed estremi dell’impianto di destinazione.

Si tratta di un documento in più copie, quattro, che rimangono alle figure coinvolte:

  • la prima copia del FIR resta al produttore;
  • la seconda va a chi ha effettuato il trasporto che la trattiene compilata anche nella parte dell’accettazione del rifiuto una volta raggiunto l’impianto di destinazione;
  • la terza rimane all’impianto di destinazione;
  • la quarta torna al produttore entro 30 giorni dall’arrivo presso l’impianto di destinazione compilata anche nella parte relativa a questo.

La demolizione selettiva per favorire le attività di recupero

La Prassi di Riferimento UNI/PdR 75:2020 fornisce le linee guida per la “Decostruizione selettiva” più conosciuta come demolizione selettiva che, guardando all’economia circolare, propone un processo per favorire il recupero, quindi riuso e riciclo dei rifiuti prodotti nei cantieri edili.

Grazie alla separazione dei rifiuti in frazioni omogenee, infatti, i prodotti della demolizione possono essere reimpiegati oppure avviati verso percorsi di preparazione per il riutilizzo o il recupero.

L’idea è quella espressa dal concetto di cessazione di qualifica di rifiuto, ovvero una situazione che consente di restituire valore agli scarti grazie a processi che li rendono nuovi prodotti.

Ecodep è il partner per la gestione dei rifiuti di cantiere e lo smaltimento dei rifiuti edili

Ecodep si occupa della gestione di tutti i rifiuti speciali e quelli di cantiere non fanno eccezione. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, siamo il partner di riferimento per chi sceglie soluzioni complete e nel rispetto delle norme in vigore.

Per i cantieri edili mettiamo a disposizione il noleggio di casse scarrabili e contenitori destinati a raccogliere i rifiuti nel deposito temporaneo all’interno del cantiere.

Ancora, la nostra flotta di mezzi è idonea al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti, anche di quelli pericolosi, secondo quanto previsto dalla legge.

Nello specifico possiamo gestire lo smaltimento di amianto / eternit, quello dei materiali isolanti, gesso e cartongesso, guaina catramata e guaina bituminosa, legno da demolizioni e tutti i tipi di imballaggi e materiali presenti nei cantieri edili.

Ti accompagniamo in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti edili assicurandoti professionalità, puntualità e serietà.

Per conoscere i servizi che possiamo offrire alla tua impresa, contattaci per ricevere una consulenza personalizzata.

Ecodep è specializzata nella gestione di rifiuti CER 150110* con due linee di trattamento specifiche.

Vuoi approfondire questo argomento? Abbiamo preparato un articolo con tutto ciò che occorre sapere sui rifiuti da imballaggi contaminati CER 150110*

Smaltimento Rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi

Smaltimento rifiuti: consigli per una corretta gestione

Scarica il nostro ebook per avere sempre a disposizione tutte le informazioni utili alla tua azienda e ai tuoi collaboratori per la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.