Guida al sistema di controllo e tracciabilità
L’era del SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, si è del tutto conclusa.
La soppressione ufficiale di questa piattaforma risale alla fine del 2018 (art. 6 del decreto legge n.135 del 14 dicembre 2018), ma è solo con l’entrata in funzione del RENTRI che si può dire di aver voltato pagina.
I malfunzionamenti informatici hanno da subito limitato l’impiego del SISTRI. Per questa ragione il nuovo sistema è stato sviluppato in maniera diversa e in modo da ovviare le problematiche che hanno contraddistinto il primo.
Con l’acronimo RENTRI si intende il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.
Diversamente dal suo predecessore, la nuova struttura consente di tracciare l’intero iter di produzione, trasporto, raccolta e smaltimento dei rifiuti industriali.
Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il decreto n.59 del 4 aprile 2023 ha approvato il nuovo Regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2023, il decreto ridefinisce la gestione dei rifiuti ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Ambientale (d. lgs. 152/2006) e in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR.
Il Regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti è un documento composto da 24 articoli e 3 allegati. Con questo viene disciplinato il sistema di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e anche il RENTRI stesso.
Nello specifico, all’interno dell’art. 12 del decreto sopra citato, si individuano i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI:
- produttori di rifiuti pericolosi,
- imprese ed enti che operano nel trattamento dei rifiuti,
- imprese ed enti che operano nella raccolta o nel trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale o in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi,
- consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di alcune tipologie di rifiuti,
- comuni o loro consorzi e comunità montane, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.
I soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione possono comunque procedere volontariamente e registrarsi al RENTRI servendosi poi del sistema.
L’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
La data di entrata in vigore del RENTRI è stata il 15 giugno 2023.
Contestualmente a questa data è stato indicato un periodo di tempo transitorio nel quale imprese ed enti obbligati possono procedere con l’implementazione del nuovo sistema.
Nel Regolamento sopra citato, all’art. 13 si fa riferimento al periodo per l’adeguamento alla disciplina.
Le tempistiche di allineamento alla normativa sono previste in una misura variabile, a seconda della dimensione e della tipologia dei soggetti: si parla di un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi.
A regolare gli scaglioni di adeguamento è una valutazione che tiene in conto delle dimensioni dell’azienda (o ente) e se si tratti di un produttore iniziale di rifiuti speciali o meno.
Nello specifico:
- per imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti che supera le 50 unità: l’adeguamento alla disciplina è a decorrere dal 18° mese dalla data di entrata in vigore del Regolamento ed entro i 60 giorni successivi;
- per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali di rifiuti: l’adeguamento è identico al precedente;
- per imprese o enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti che supera le 10 unità (ma che è inferiore alle 50 unità): l’adeguamento è a decorrere dal 24° mese dalla data di entrata in vigore del Regolamento ed entro i 60 giorni successivi;
- per imprese, enti e tutti i restanti soggetti produttori iniziali di rifiuti pericolosi: l’adeguamento è a decorrere dal 30° mese dalla data di entrata in vigore del Regolamento ed entro i 60 giorni successivi.
La digitalizzazione di registri e formulari
Con l’adozione del RENTRI come Registro elettronico nazionale, il legislatore intende promuovere la digitalizzazione per rendere più efficiente il sistema di gestione della filiera di smaltimento dei rifiuti, a partire dalle materie prime e fino ad arrivare alla destinazione finale.
L’obiettivo è evidentemente quello di tutelare il più possibile l’ambiente e la salute umana oltre che di promuovere un’economia circolare che preveda, quando possibile, la valorizzazione degli scarti favorendone il riciclo.
La volontà è quella di offrire una piattaforma che possa essere accessibile contemporaneamente dai soggetti coinvolti nell’iter di produzione e recupero o smaltimento ma anche dagli organi di controllo.
Il RENTRI consente inoltre la condivisione dei dati riportati al suo interno con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro successivo inserimento nel Catasto
Il Registro elettronico nazionale è articolato in due sezioni.
Nella prima sono raccolte le anagrafiche dei soggetti iscritti assieme alla documentazione e alle autorizzazioni richieste.
La seconda parte interessa precisamente la tracciabilità e quindi registri e formulari.
Nella parte che riguarda l’anagrafica troviamo i dati e le informazioni relative ai soggetti iscritti anche all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
L’articolo 1 del decreto 59/2023 è quello nel quale viene disciplinata l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità.
In concreto in questo articolo sono definiti modelli e formati per la documentazione, cioè il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il formulario di identificazione.
Di questi vengono esplicitate le specifiche indicazioni per la loro gestione (modalità di compilazione, vidimazione e tenuta).
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Cosa cambia nella filiera di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con il RENTRI
In buona sostanza con il RENTRI sono digitalizzati e riuniti in un unico sistema informatico i dati concernenti i soggetti e le attività che si occupano di recupero o smaltimento dei rifiuti.
L’ambiente virtuale del RENTRI consente il controllo da parte degli organi preposti a farlo e per questo è integrato con i dati della rete delle Camere di Commercio.
All’interno del decreto 59/2023, gli obblighi che riguardano la trasmissione dei dati al Registro elettronico sono dettagliati nell’art 15.
L’articolo successivo (art. 16) impone ai soggetti obbligati all’iscrizione di garantire la presenza di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. Sempre nella stessa sede viene inoltre precisato che possono esimersi dal farlo i soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che trasportano verso la destinazione finale i propri rifiuti speciali pericolosi.
Se sin qui abbiamo definito tutto ciò che di nuovo viene introdotto con il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, va detto anche che questo non interviene in materia di classificazione o identificazione dei rifiuti stessi che continua ad essere disciplinata come prima.
Uniformarsi a quanto di nuovo previsto dalle normative richiede però l’affidamento ad un partner di comprovata esperienza: Ecodep propone da oltre 30 anni alle imprese soluzioni e servizi integrati per l’ambiente.