La gestione dei rifiuti in agricoltura. Tutto quello che devi sapere

gestione dei rifiuti in agricoltura

Guida alla corretta gestione dei rifiuti agricoli nel rispetto di normative ambientali e salute pubblica

I rifiuti speciali provengono dalle attività industriali e produttive: il settore agricolo fa parte di queste e perciò gli scarti che origina vengono trattati secondo quanto previsto dalle normative ambientali in vigore.

Aziende e produttori agricoli generano residui che, a seconda della tipologia del materiale, vengono classificati o esclusi dalle categorie dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.
Per intervenire con una gestione conforme alle leggi che non sia dannosa per la salute umana e riduca l’impatto sull’ambiente è fondamentale conoscere i principi generali ma anche i dettagli relativi ai rifiuti in agricoltura.
   
In questo articolo esamineremo innanzitutto
quali scarti sono da considerare rifiuti, approfondiremo il quadro legislativo di riferimento e vedremo nel dettaglio quali operazioni effettuare per procedere ad una gestione conforme indicando anche la documentazione necessaria per agire in ottemperanza alle norme.

I rifiuti agricoli: rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Gli scarti che provengono dal settore agricolo sono molti e con caratteristiche diverse, per sapere in che modo trattarli è importante conoscerli.
Quali sono i rifiuti generalmente prodotti in agricoltura e quali invece non rientrano in questa classificazione?

Prima di tutto occorre specificare che si tratta sia di rifiuti pericolosi che di rifiuti non pericolosi: in riferimento ai codici CER che identificano i rifiuti, le classi coinvolte sono più di una, non unicamente quella che descrive i rifiuti prodotti dal settore.

Rifiuti speciali non pericolosi in agricoltura

Tra i rifiuti speciali non pericolosi prodotti con più frequenza da parte delle aziende agricole vi sono: materie plastiche di vario tipo utilizzate per l’irrigazione, la copertura di serre o la pacciamatura, contenitori e imballaggi di vario tipo in diversi materiali, oli, fanghi di sedimentazione ed effluenti di allevamento, rifiuti metallici, pneumatici usati e scarti vegetali che non possono essere impiegati nuovamente.
Guardando ai codici CER che classificano questo tipo di materiali, abbiamo quindi:

  • rifiuti con codice CER 02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
    • codice CER 020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
    • codice CER 020102 scarti di tessuti animali
    • codice CER 020103 scarti di tessuti vegetali
    • codice CER 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
    • codice CER 020106 feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
    • codice CER 020107 rifiuti della silvicoltura
    • codice CER 020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli alla voce 020108
    • codice CER 020110 rifiuti metallici
    • codice CER 020199 rifiuti non specificati altrimenti
  • rifiuti con codice CER 15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
    • codice CER 150101 imballaggi di carta e cartone
      codice CER 150102 imballaggi di plastica
    • codice CER 150103 imballaggi in legno
    • codice CER 150104 imballaggi metallici
      codice CER 150105 imballaggi compositi
    • codice CER 150106 imballaggi in materiali misti
    • codice CER 150107 imballaggi in vetro
      codice CER 150109 imballaggi in materia tessile
  • rifiuti con codice CER 16 rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
    • codice CER 160103 pneumatici fuori uso
    • codice CER 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
  • rifiuti con codice CER 20 rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciale e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
    • codice CER 200125 oli e grassi commestibili

   
Per quanto riguarda i fanghi di sedimentazione, gli effluenti di allevamento e gli scarti vegetali, tutti prodotti residui che non possono trovare nuovo impiego nelle pratiche agricole, i codici CER di riferimento sono molteplici.

Rifiuti speciali pericolosi in agricoltura

Nel settore è frequente anche la produzione di scarti che rientrano nella definizione di rifiuti speciali pericolosi: tra i più comuni citiamo gli oli esausti che provengono dai motori e dalle componenti delle macchine agricole, le batterie esauste, veicoli e macchine da rottamare, contenitori e imballaggi non bonificati, farmaci ad uso zootecnico e fitofarmaci non utilizzabili o scaduti.

In riferimento ai codici CER per gli scarti sopra indicati avremo quindi le seguenti classi:

  • rifiuti con codice CER 02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
    • codice CER 020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
  • rifiuti con codice CER 13 oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
    • codice CER 130204* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
    • codice CER 130205* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
    • codice CER 130206* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
    • codice CER 130207* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
    • codice CER 130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
  • rifiuti con codice CER 15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
  • rifiuti con codice CER 16 rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
    • codice CER 160104* veicoli fuori uso
    • codice CER 160107* filtri dell’olio
    • codice CER 160601* batterie al piombo
    • codice CER 160602* batterie al nichel-cadmio
    • codice CER 160603* batterie contenenti mercurio
  • rifiuti con codice CER 18 rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
    • codice CER 180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

   
Approfondisci nell’articolo: Gestione dei rifiuti CER 150110 nel settore agricolo

Le normative ambientali che disciplinano il trattamento dei rifiuti agricoli

Anche nel campo dei rifiuti in agricoltura la normativa di riferimento è descritta all’interno del d. lgs 152/2006 precisamente all’interno della parte IV.
Nei vari articoli del decreto si disciplinano le attività che riguardano la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e le successivamente operazioni di recupero o di smaltimento in discarica avendo recepito quanto previsto dall’Unione Europea per ridurre gli impatti ambientali e preservare le risorse naturali nel rispetto della salute umana.
Secondo i principi generali delle normative ambientali adottati di recente, i rifiuti devono essere trattati in modo da favorire modelli di sviluppo circolari: paradigmi cioè che privilegino il riutilizzo allo smaltimento.

In questo scenario, gli scarti che trovavano nuovo impiego sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti. Si tratta di materiali forestali o agricoli non pericolosi che possono essere reimpiegati senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente. Analogamente, divengono sottoprodotti, quindi scarti che possono essere nuovamente utilizzati tutti quelli di origine animale ad eccezione di quelli destinati ad incenerimento, smaltimento in discarica o agli impianti di produzione di compostaggio o biogas.
  
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La gestione dei rifiuti agricoli

La legge, oltre a classificare i rifiuti, descrive come questi vadano gestiti.
Analizziamo in modo più dettagliato come funziona la gestione dei rifiuti in agricoltura.

Il deposito temporaneo

Prima della raccolta, i rifiuti agricoli possono essere raggruppati in quello che la normativa ambientale definisce deposito temporaneo.
Per essere conforme a quanto previsto, questo raggruppamento deve rispondere ad una serie di requisiti:

  • deve avvenire nel luogo in cui vengono prodotti gli scarti o presso il sito nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o consorzio agrario;
  • presso il deposito temporaneo deve avvenire una raccolta differenziata che raggruppa i rifiuti secondo categorie omogenee;
  • in generale il luogo deputato al deposito temporaneo deve avere caratteristiche di spazio e copertura tali da impedire danni a cose o persone e, nel caso specifico dei rifiuti pericolosi, deve rispondere alle norme dedicate;
  • i rifiuti possono essere raccolti per essere avviati a recupero o smaltimento con cadenza trimestrale o al raggiungimento dei 30 metri cubi (di cui 10 di rifiuti pericolosi) all’anno.

Il trasporto dei rifiuti agricoli

Nel comparto agricolo, le imprese produttrici di rifiuti speciali possono occuparsi delle operazioni di trasporto dei propri rifiuti se regolarmente iscritte dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Nel conferimento dei rifiuti con trasporto proprio, i produttori non devono eccedere la quantità di trenta litri o trenta chilogrammi al giorno.

Esistono specifiche categorie esenti dall’obbligo di iscrizione all’Albo per il trasporto, esenzione che vale anche per chi effettua il trasporto ai fini del cosiddetto circuito organizzato della raccolta in base al quale associazioni consortili o accordi con la pubblica amministrazione prevedono il conferimento di specifiche tipologie di rifiuti all’interno del territorio provinciale o regionale.

È essenziale ricordare che il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi deve essere fatto in regime ADR, quindi con mezzi idonei e personale in possesso delle autorizzazioni richieste.

Recupero o smaltimento

Nella gestione ambientale, l’Italia in quanto stato membro dell’Unione Europea è tenuta, così come gli altri paesi evidentemente, a privilegiare percorsi di recupero per gli scarti prodotti. Nonostante questo, però, ci sono residui che devono essere avviati a smaltimento e che perciò vanno conferiti in discarica.

Il codice CER di riferimento con cui i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi vengono identificati, è imprescindibile per individuare per ciascuno l’iter di trattamento successivo.

La documentazione necessaria per la gestione dei rifiuti

Le aziende agricole, gli imprenditori e più in generale tutti i produttori di rifiuti agricoli sono tenuti alla presentazione di una serie di documenti per ottemperare a quanto previsto dalla legge. In agricoltura il principale documento è il FIR.

Il Formulario di trasporto (FIR)

Il documento che accompagna i rifiuti speciali agricoli durante il trasporto è il FIR, un Formulario di identificazione in più copie che raccoglie le informazioni e i dati relativi ai rifiuti oltre a quelli relativi a provenienza e destinazione.

Le diverse copie del Formulario di Identificazione dei Rifiuti sono così ripartite:

  • la prima copia rimane al produttore e viene compilata all’inizio del trasporto;
  • la compilazione delle altre tre viene ultimata all’arrivo dei rifiuti presso l’impianto di destinazione e di queste copie una rimane presso il destinatario, una al trasportatore e l’ultima viene trasmessa al produttore iniziale.

   
I formulari relativi al trasporto vanno conservati per un periodo di 3 anni.

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Smaltimento Rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi

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