Quanti e quali sono i documenti necessari alla gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali
Nella gestione rifiuti speciali, quelli cioè generati dalle attività produttive, deve sempre essere possibile l’identificazione degli stessi, così come poter risalire in ogni momento a chi li ha prodotti, trasportati, trattati e infine smaltiti.
Dal momento che il produttore di un rifiuto speciale ne è anche responsabile, è evidente che debba rimanere una sua traccia durante tutto l’iter di gestione. Le normative prevedono infatti che i documenti relativi ai rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi siano obbligatoriamente compilati, in alcuni casi in più copie, e che siano a disposizione delle autorità.
In via sperimentale è stato introdotto un sistema digitale per agevolare l’invio della documentazione richiesta.
Si tratta del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, detto RENTRI. Fino a quando non sarà del tutto implementato nell’attività di gestione dei rifiuti, resta obbligatoria la redazione e compilazione dei formulari cartacei.
Vediamo quali sono i documenti richiesti dalle autorità per la gestione dei rifiuti:
- Il Registro di carico e scarico.
Una lista in cui sono riportati i rifiuti prodotti, le caratteristiche di pericolo, i codici CER (o EER) di appartenenza, la quantità di rifiuti prodotta e il riferimento dei FIR per il conferimento presso il centro di smaltimento; - Il MUD.
ll Modello Unico di Dichiarazione ambientale è una notificazione annuale che riassume la gestione dei rifiuti risalente all’anno precedente; - Il FIR.
Acronimo di Formulario di Identificazione Rifiuti, un documento che durante il trasporto accompagna i rifiuti stessi in modo che possano essere sempre identificati e che, qualora necessario, renda possibile risalire al produttore o detentore.
Nel FIR sono inseriti:
– il produttore del rifiuto
– il trasportatore che si occupa del conferimento
– il destinatario (centro di smaltimento o stoccaggio)
– il codice CER di appartenenza e la relativa descrizione
– le caratteristiche di pericolo
– il quantitativo di rifiuto trasportato
– i dati del mezzo utilizzato per il trasporto
La redazione e compilazione di questi formulari è obbligatoria per legge e conseguentemente va fatta in maniera precisa e dettagliata per evitare all’azienda produttrice di rifiuti di incorrere in sanzioni dovute al mancato rispetto delle normative.
Il Registro di carico e scarico dei rifiuti
Il primo documento che abbiamo menzionato è il Registro di carico e scarico dei rifiuti.
Si tratta di una carta che fornisce prova della produzione dei rifiuti, della loro tracciabilità e dell’invio presso il centro di recupero o smaltimento.
La normativa che sancisce l’obbligo della tenuta a registro del carico e scarico dei rifiuti è contenuta nell’art. 190 del d. lgs. 159/2006 (sostituito successivamente dal d. lgs. 205/2010). Qui sono indicate le specifiche dei soggetti cui è imposta la redazione del Registro precisando l’attività esercitata, il numero dei dipendenti e le quantità di rifiuti speciali prodotta.
All’interno sono inoltre chiarite le soglie entro le quali una determinata azienda può raccogliere i propri rifiuti e la cadenza con la quale deve provvedere ad inviarli presso i centri di smaltimento.
Vengono definiti inoltre i criteri secondo i quali è possibile per un’impresa delegare al proprio gestore ambientale la tenuta dei propri registri.
Ma esattamente, che cos’è un Registro di carico e scarico dei rifiuti?
Di fatto non è molto diverso da un registro contabile, nel quale vengono registrate le entrate, cioè i rifiuti prodotti, e le uscite, cioè i rifiuti consegnati alla società che li conferisce al centro di raccolta.
Le operazioni quindi sono unicamente due:
- Il carico, cioè la produzione di un rifiuto;
- Lo scarico, ovvero il trasporto verso l’esterno.
All’interno del Registro di carico e scarico, per ogni operazione vengono riportate anche le informazioni che riguardano il rifiuto speciale in oggetto, si tratta dei dettagli che riguardano le caratteristiche del rifiuto e la quantità prodotta.
Il Registro si articola quindi in due modelli:
- Il modello A che interessa le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti;
- Il modello B dedicato alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione.
La Camera di Commercio competente provvederà a vidimare i registri, che devono essere numerati e tenuti presso gli impianti di produzione dei registri stessi. Ricordiamo che il produttore di rifiuti speciali ha dieci giorni lavorativi per aggiornare la propria tenuta a registro annotando variazioni e movimentazioni.
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Il MUD: Modello Unico di Dichiarazione ambientale
Con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (il cui acronimo è MUD) chi produce rifiuti speciali riporta quanto avvenuto nell’anno precedente per ciò che riguarda i rifiuti generati dalla propria attività.
Si tratta di un documento con il quale si comunica alle autorità come sono stati gestiti i rifiuti speciali. In questa dichiarazione si riportano tante schede quanti sono i rifiuti prodotti, sia che siano il risultato di attività abituale sia che siano stati generati in modo occasionale e saltuario, per esempio per una variazione sull’attività dell’azienda.
Fondamentalmente per la redazione del MUD ci si basa sul Registro di carico e scarico, ma il fatto che questa notificazione abbia cadenza annuale consente ai produttori di gestirla con una certa pianificazione.
Abbiamo detto che all’interno del MUD è contenuta una scheda per ogni rifiuto speciale prodotto, in questa sono specificate le quantità generate, i trasportatori che le hanno conferite presso il centro di raccolta e i processi di smaltimento o recupero previsti.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale va presentato presso la Camera di Commercio relativa al territorio per via telematica, attraverso il portale dedicato.
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Il FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti
Si definisce Formulario di Identificazione Rifiuti (più comunemente chiamato con la sigla FIR) il documento che ne accompagna il trasporto dal produttore al centro di raccolta e smaltimento.
Il FIR è un documento condiviso che va redatto in quattro esemplari:
- Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore dei rifiuti;
- Tre copie devono essere in possesso del trasportatore durante il trasporto dei rifiuti stessi;
- Le tre copie vengono firmate dal destinatario che ne trattiene una.
- La quarta ed ultima copia deve tornare in possesso del produttore.
Alla fine del ciclo il produttore deve essere in possesso della prima e della quarta copia, firmata dal centro di smaltimento per conferma di ricezione del carico. Una copia resta al trasportatore e una al destinatario del rifiuto.