Deposito temporaneo dei rifiuti: normative e modalità di tenuta

Deposito temporaneo dei rifiuti: normative e modalità di tenuta

Come si inserisce il deposito temporaneo in ambito di gestione rifiuti rispetto alle altre forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva)

La normativa in vigore definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del loro trasporto presso un impianto di recupero o smaltimento.
Per le aziende è necessario intendere che con questa denominazione non si fa riferimento ad altre attività relative allo stoccaggio dei rifiuti speciali come il deposito preliminare o la messa in riserva, disciplinate in modo diverso dalla normativa.
Nella gestione dei rifiuti speciali, siano pericolosi o non pericolosi, ogni produttore deve tenere conto del fatto che le proprie esigenze devono conformarsi a quanto previsto dall’impianto legislativo non solo per non incorrere in sanzioni, ma anche per tutelare la salute delle persone e l’impatto sull’ambiente.
Il ruolo di un gestore ambientale si rivela cardine anche per assistere le aziende nelle operazioni che avvengono prima del trasporto e del conferimento dei rifiuti come appunto nel caso del deposito temporaneo.
I servizi che Ecodep mette a disposizione dei produttori non si limitano infatti alla raccolta di qualunque tipo di rifiuti speciali e ai procedimenti successivi previsti dalla filiera. 
   
Offrendo infatti una
consulenza personalizzata, Ecodep affianca le imprese e le amministrazioni in tutte le attività che riguardano la gestione del comparto rifiuti assicurando conformità alle norme in vigore, competenza e affidabilità.

Vediamo nel dettaglio come si articola il deposito temporaneo, i riferimenti normativi da cui è regolato e le soluzioni per una governance dei rifiuti speciali corretta ed efficace.

La normativa e le regole per il deposito temporaneo

Come è noto, le pratiche da seguire per una corretta gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono contenute all’interno del D. Lgs. n. 152 del 2006.
Nello specifico, l’articolo 183 comma 1 procede con le definizioni dei concetti relativi alla materia e presenta alla lettera bb) quella relativa al deposito temporaneo prima della raccolta già citata in apertura: “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”.

Secondo le leggi in vigore, il raggruppamento dei rifiuti deve rispettare tre condizioni iniziali:

  • deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti;
  • nel caso di responsabilità estesa del produttore, il deposito può essere effettuato dai distributori nei locali del proprio punto vendita;
  • in contesti come quello edile, quindi per rifiuti da costruzione e demolizione, oltre che per le filiere in cui sia prevista specifica disposizione di legge, il deposito preliminare può essere effettuato presso le aree di pertinenza.

Le condizioni che regolano il deposito temporaneo, inoltre, specificano i volumi e gli estremi temporali all’interno dei quali i produttori devono agire.

I rifiuti devono essere avviati a smaltimento o recupero entro tre mesi al raggiungimento dei 10 metri cubi di rifiuti pericolosi o al raggiungimento dei 30 metri cubi totali tra pericolosi e non pericolosi. In caso contrario lo smaltimento o recupero deve avvenire comunque entro 12 mesi.

Il deposito preliminare e la messa in riserva dei rifiuti speciali

Avendo definito il deposito temporaneo prima della raccolta, occorre dettagliare due attività che possono sembrare analoghe ma che al contrario la normativa ha previsto come diverse e quindi regolate in maniera differente.

Prima di tutto occorre ricordare che, nel momento in cui anche solo una delle condizioni che regolano il deposito temporaneo viene meno, questa attività non può più ritenersi tale e diviene necessariamente una delle seguenti:

  • deposito preliminare,
  • messa in riserva,
  • deposito incontrollato o abbandono – discarica abusiva.

   
Vediamo più nel dettaglio queste attività.
Il deposito preliminare si intende quando la raccolta e il collocamento dei rifiuti precedono un’operazione di smaltimento, attività che va regolarmente autorizzata e comunicata (come previsto dal D. Lgs. di riferimento, aprile 2006 n. 152.
   
La messa in riserva, invece, si attua quando il materiale è stato raccolto per effettuare un’operazione di recupero, anche in questo caso previo regolare titolo autorizzativo (sempre disciplinato all’interno del D. Lgs. aprile 2006 n. 152).
   
Nel caso di deposito incontrollato o abbandono è evidente si tratti di una condotta sanzionata e di verifica quando il raggruppamento dei rifiuti non è desinato ad alcun tipo di operazione successiva. Nel caso di abbandono reiterato nel tempo e con rilevanza in termini spaziali e quantitativi si definisce come discarica abusiva

I contenitori di stoccaggio e la modalità di tenuta

Con un’idea ben chiara delle condizioni in cui si può definire deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti speciali è il caso di definire la modalità secondo le quali è opportuno che venga gestito.
  
I rifiuti devono essere separati secondo il codice CER in modo da essere identificati in maniera univoca e raggruppati senza essere mischiati.
Nello specifico ogni rifiuto, o per meglio dire ogni contenitore, deve disporre di un’etichetta in cui sono riportate altre informazioni oltre al codice CER: la caratteristiche di pericolo HP e il quantitativo.
   
Nella gestione del deposito temporaneo, i contenitori e i recipienti devono rispondere a criteri e caratteristiche particolari, in particolare nel caso di rifiuti speciali pericolosi che, se non adeguatamente stoccati, mettono a rischio l’ambiente e la salute umana.
Nel caso di rifiuti speciali pericolosi è opportuno prevedere contenitori provvisti di omologazione ADR, qualora il trasporto successivo lo richiedesse.
  
Per quanto riguarda la modalità di tenuta, le buone pratiche da seguire suggeriscono di evitare che i contenitori, se all’esterno, vengano raggiunti da acqua piovana (o dall’accumulo di questa) e dall’irraggiamento solare diretto. Una soluzione più che idonea potrebbe essere quella di destinare al deposito temporaneo un luogo all’interno della produzione dei rifiuti che disponga di una copertura o tettoia.
  
È bene specificare che nel caso il produttore abbia da gestire un deposito di rifiuti liquidi, nonostante vadano messi in sicurezza all’interno di imballaggi e recipienti idonei, è necessario disporre di un kit di emergenza antispandimento. Sempre per garantire la tutela dell’ambiente, eventuali tombini per le acque meteoriche presenti nelle vicinanze vanno coperti da copri tombini nel caso di spanto accidentale.

Le soluzioni di Ecodep

Ecodep è il partner delle aziende e delle imprese che cercano un interlocutore in grado di affiancarle in tutta la filiera per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
   
Tra i
servizi a disposizione dei produttori, il noleggio di contenitori omologati alla raccolta garantisce di servirsi di attrezzature e imballi conformi alle normative e provvisti della regolare etichetta per identificare il contenuto con le informazioni (codice CER e altre) necessarie in tutte le fasi di trattamento dei rifiuti.
  
Per il
trasporto, Ecodep dispone di una flotta di mezzi propri dedicati alla movimentazione anche di rifiuti liquidi e al trasporto di qualunque tipo di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, oltre che ingombranti. Il personale, debitamente formato, è in possesso dei patentini e delle certificazioni per intervenire anche in regime ADR in modo da assicurare ai produttori una filiera organizzata, trasparente e conforme alle norme.
  
Tra le opportunità per i produttori di rifiuti speciali c’è anche la possibilità di usufruire presso i
centri Ecodep delle attività di deposito preliminare e messa in riserva, che come visto in precedenza devono essere autorizzate e non possono essere gestite come deposito temporaneo.
  
Gli
impianti Ecodep consentono il trattamento e il recupero di rifiuti particolarmente significativi in un’ottica di economia circolare: i rifiuti plastici e i rifiuti metallici, infatti, possono essere valorizzati da opportuni trattamenti di recupero.

Per assicurare alla propria azienda o impianto una
gestione nel rispetto delle normative di qualsiasi sostanza o oggetto divenuti rifiuto speciale, Ecodep è l’interlocutore di riferimento.

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