Cosa è tenuto fare il produttore di rifiuti speciali secondo la normativa attuale?
Chi produce rifiuti speciali, siano questi pericolosi o non pericolosi, è responsabile del loro corretto smaltimento.
Questo è ciò che prescrive la normativa ma nel concreto, di cosa si tratta?
Prima di tutto quando si parla di regolamentazioni, quello a cui si fa riferimento a livello nazionale è il d. lgs. 152/2006 (successivamente modificato dal d. lgs. 116/2020 a sua volta variato dal correttivo del Consiglio dei Ministri risalente al 21 dicembre 2022).
Nella sua Parte Quarta, questo documento descrive quali sono ruolo e responsabilità di chi produce gli scarti, che nella catena di gestione del rifiuto si rivela essere il primo attore.
La definizione di rifiuto data dalla legge, e quindi alla quale fa riferimento il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) identifica come rifiuti tutte “le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Una qualunque attività produttiva (piccola o media impresa, grande azienda, industria o artigiano non importa), commerciale o sanitaria genera rifiuti speciali e, come sancito dalla legge, è inizialmente responsabile dell’identificazione degli stessi.
È evidente che non ci sia nessuno meglio di chi l’ha prodotto per dare la corretta classificazione di un rifiuto, dal momento che è a conoscenza dei procedimenti secondo i quali è stato generato.
Ecco quindi che il primo obbligo per il soggetto produttore, prima di avviare l’iter delle operazioni di smaltimento e gestione dei rifiuti, è quello di occuparsi della classificazione.
In altre parole, classificarli significa assegnare a ciascun rifiuto un codice univoco di identificazione, il codice CER (o EER).
La classificazione dei rifiuti: i codici CER
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) altro non è che l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), per questo si può parlare di codici CER o di codici EER facendo riferimento alla stessa cosa.
Come abbiamo detto, classificare un rifiuto speciale significa identificarlo e quindi attribuirgli un codice rifiuto CER (o EER che dir si voglia).
Questi codici sono di fatto sequenze numeriche composte da tre coppie di cifre, ciascuna dedicata alla descrizione di un elemento utile alla classificazione. All’inizio si indica a quale delle categorie di rifiuti appartenga l’attività che l’ha prodotto, la coppia centrale identifica il processo e infine il tipo di rifiuto.
L’ultimo elemento che compare dopo la sequenza numerica può essere un asterisco, questo aggiunge alla classificazione l’indice di pericolosità. Per questo un rifiuto con codice CER che termina in asterisco è un rifiuto speciale pericoloso e deve essere smaltito secondo le indicazioni dedicate.
Il codice CER 150110*, ad esempio, indica imballaggi contaminati da sostanze pericolose in plastica o metallo.
Dal momento che la definizione di rifiuto contempla non solo gli scarti ma tutti i materiali di cui il detentore si vuole o deve disfare, nella classificazione dei rifiuti rientrano per esempio i rifiuti ingombranti e voluminosi, che possono essere stati ottenuti dalle operazioni di costruzione e demolizione in ambito edile.
Ma i codici CER contemplano tutte le categorie, dalle componenti esauste o non più funzionali di strumenti elettrici ed elettronici, ai rifiuti dell’industria fotografica, come adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è un documento condiviso grazie al quale, una volta identificato un rifiuto, ne viene stabilito il procedimento di smaltimento.
Una volta classificati, è sempre la legislazione, ancora una volta nel d. lgs. 152/2006, a decretare che è onere del produttore o del detentore consegnare ad un raccoglitore o ad un soggetto autorizzato i rifiuti speciali perché vengano eseguite le corrette operazioni di smaltimento.
Ecodep è specializzata nella gestione di rifiuti CER 150110* con due linee di trattamento specifiche.
Vuoi approfondire questo argomento? Abbiamo preparato un articolo con tutto ciò che occorre sapere sui rifiuti da imballaggi contaminati CER 150110*
Le diverse tipologie di rifiuti speciali e le soluzioni Ecodep
Facciamo un po’ di chiarezza ancora: produttore e detentore sono sempre lo stesso soggetto?
Il produttore di rifiuti ne è il detentore fino al momento in cui, durante le operazioni di recupero dei rifiuti, questi non vengono presi in consegna da chi si occupa del loro trasferimento verso i centri di raccolta e del successivo smaltimento.
In Sicilia Ecodep è il partner che fornisce soluzioni dedicate per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, comprese le categorie di rifiuti quali smaltimento di rifiuti liquidi, smaltimento gas, raccolta oli vegetali esausti e smaltimento imballaggi contaminati.
Nella gestione della filiera dei rifiuti, rispettare quanto previsto dalle normative affidandosi a consulenti e gestori di servizi ambientali certificati, accreditati e regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è una garanzia importante.
Oltre ad evitare le sanzioni economiche e i provvedimenti penali, ridurre il proprio impatto ambientale per una realtà industriale significa non solo un impegno reale e doveroso nei confronti del pianeta, ma anche un ritorno d’immagine in termini di valori green e di sostenibilità.
Come consulente ambientale, Ecodep è a disposizione per facilitare e chiarire l’interpretazione della normativa nelle diverse casistiche, le soluzioni proposte non si limitano al settore delle grandi imprese o dell’industria, ma anche delle aziende che operano nel settore Ho.Re.Ca. oltre che delle piccole e medie imprese, artigiani e commercianti.
Inoltre, gli impianti di smaltimento Ecodep sono strutture all’avanguardia capaci di gestire volumi di grande entità. I trattamenti di recupero, riciclo e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi rispettano quanto previsto dalla normativa in termini di standard e tracciabilità e vantano un’ottima efficienza e rendimento.
Gli impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, quindi dedicati alla depurazione e al trattamento di rifiuti liquidi industriali, effettuano le operazioni di trattamento propedeutiche allo smaltimento (identificate dai codici D8 e D9) e successivamente quelle di recupero (codice R7) dei rifiuti liquidi.
Analogamente per i rifiuti solidi, nello specifico per il recupero dei rifiuti speciali plastici e metallici anche contaminati, Ecodep dispone di una struttura dedicata in cui gli scarti possono essere smaltiti in sicurezza con l’idoneo trattamento.
Nel caso particolare degli imballaggi contaminati (i rifiuti speciali pericolosi identificati dal codice CER 150110*) l’impianto implementato da Ecodep, tramite il trattamento meccanico a lavaggio spinto recupera gli imballaggi in plastica e, con la linea dedicata al trattamento degli imballaggi in metallo, permette di ottenere materia prima seconda (MPS) pronta per la fusione e la trasformazione in un nuovo prodotto
La filiera di gestione dei rifiuti e l’impatto ambientale
Per le aziende e le imprese produttrici di rifiuti è indispensabile gestire responsabilmente le operazioni di classificazione, raccolta, recupero e smaltimento. Ciò comporta soluzioni diverse per ciascun produttore di rifiuti, che a seconda della propria attività, andrà a generare rifiuti speciali specifici.
Rispettare e conformarsi alle direttive e alle regolamentazioni nazionali e comunitarie è necessario per salvaguardare l’ecosistema e assecondare un modello di economia circolare in cui la riduzione dell’impatto ambientale è assicurata tanto da un consumo consapevole delle risorse quanto da un calo degli sprechi e un aumento del riciclo.
Con l’introduzione del RENTRI, tutto ciò che riguarda la documentazione e i formulari che devono essere compilati dai produttori diventa digitale, perciò disponibile in tempo reale e di conseguenza condiviso anche con le autorità di controllo per assicurare una trasparenza reale alla filiera.
L’attribuzione dei corretti codici smaltimento rifiuti è il primo passo per avviare un iter virtuoso nella gestione dei rifiuti e il soggetto responsabile (anche legalmente come chiarito sopra) di questa operazione è chi produce il rifiuto.