I rifiuti speciali secondo la normativa
Leggi, delibere, regolamenti e direttive nazionali ed europee sanciscono le norme per la gestione dei rifiuti da parte di ciascuno stato.
La classificazione dei rifiuti è soggetta a frequenti modifiche che intervengono con lo scopo di rendere sempre più efficace la tutela dell’ambiente durante tutto il “ciclo di vita” del rifiuto.
Il Ministero della Transizione ecologica, responsabile dell’amministrazione e del controllo sulla gestione dei rifiuti di qualunque natura, accoglie quanto disposto a livello comunitario e interviene con normative nazionali per dirimere questioni specifiche.
I principali riferimenti normativi:
- Direttiva 2008/98/CE questo è il riferimento principale per la classificazione dei rifiuti a livello europeo. Alla direttiva sono state apportate modifiche dal Regolamento 2014/1357/UE della Commissione Europea e dal Regolamento 2017/997/UE del Consiglio Europeo.
- Decisione 2000/532/CE che contiene l’elenco dei codici CER. Anche questo documento è stato modificato dalla Decisione 2001/118/CE e dalla Decisione 2014/955/UE ad opera della Commissione Europea.
- Decreto legislativo n. 152/2006 sulle “Norme di tutela ambientale”, in particolare nella Parte Quarta. Anche questo decreto ha subito modifiche con il Decreto legislativo n. 116/2020.
I criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi, come i criteri per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività produttive, sono trattati nel documento “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che riporta quanto previsto dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) dal quale è possibile ottenere i codici numerici identificativi per ciascuna tipologia di rifiuto.
La procedura di classificazione dei rifiuti
La procedura di classificazione dei rifiuti ne determina successivamente recupero e smaltimento ed è un processo che si articola in tre differenti fasi successive.
Identificazione del rifiuto
La prima fase identifica il rifiuto in base alla normativa che lo classifica: se si fa riferimento a normative specifiche (l’articolo 185 del Decreto legislativo n. 152/2006 disciplina le categorie escluse dall’applicazione della stessa). La classificazione del rifiuto in questione termina con l’individuazione della classe di riferimento. Qualora non si trattasse di un rifiuto specificamente escluso dalla classificazione, si procede con l’applicazione della normativa.
Attribuzione del codice CER
La seconda fase identificata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) consiste nell’attribuire al rifiuto il giusto codice di riferimento, come previsto dai capitoli dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).
Determinazione della natura del rifiuto
Solo nel caso in cui il rifiuto è individuato da voci specchio, ovvero da due o più voci tra loro correlate che combinano una pericolosa e una non pericolosa, l’analisi procede nella sua fase tre, quella in cui ulteriori valutazioni determinano la natura del rifiuto.
In questa specifica fase vengono indagati anche il processo o l’attività di origine, le informazioni contenute nei documenti di accompagnamento, come per esempio le schede di sicurezza che specificano le informazioni sui rifiuti di qualunque natura che lo richiedano, o ancora analisi chimico-fisiche per determinarne la composizione.
L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e le attività di recupero
All’interno delle Linee Guida per la Classificazione dei Rifiuti di SNPA è presente anche l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) nella sua interezza.
Con questo documento vengono assegnati i codici di pertinenza di tutte le tipologie di rifiuti.
L’elenco completo è riportato nelle Linee guida dove viene specificato che le modifiche e le rettifiche apportate alle definizioni, nella gran parte dei casi sono puramente formali.
Il documento riporta i 20 capitoli nei quali vengono descritti i rifiuti di qualunque natura in base all’attività da cui provengono.
Per le medesime tipologie di rifiuto vengono riportate in due colonne diverse la descrizione dei rifiuti pericolosi e di quelli non pericolosi, aggiungendo a ciascuna voce una sigla che chiarifica la possibilità di avere o meno una voce specchio.
Al di là della corretta individuazione dei rifiuti e quindi della doverosa attribuzione del codice corrispondente, questa categorizzazione determina la filiera successiva e quindi interessa le attività di recupero e conferimento presso gli impianti dedicati.
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Recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività produttive
La classificazione dei rifiuti è la premessa necessaria alla corretta gestione rifiuti spedciali, ovvero alle operazioni di stoccaggio, recupero, trasporto e successivo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività industriale dell’uomo.
In base alla classificazione è possibile determinare i luoghi in cui i rifiuti possono essere raccolti e depositati e, successivamente come devono avvenire il trasporto e lo smaltimento o recupero.
Per gli imballi contaminati da sostanze pericolose, successivamente all’attribuzione del codice CER 150110*, viene avviato il processo di smaltimento in impianti dedicati che permettono il recupero e il riciclo delle parti metalliche e plastiche.
Diverso ancora è il caso dei gas, per cui occorrono soluzioni integrate per il trasporto in sicurezza, la bonifica ed il successivo smaltimento di bombole contenenti gas speciali esausti.
Eventuali errori nell’attribuzione del codice CER possono esporre l’attività produttrice del rifiuto a sanzioni consistenti, oltre a mettere a rischio la salute dell’uomo e l’ambiente.
Affidarsi ad un’azienda qualificata, certificata e dotata di mezzi ed esperienza nella gestione delle varie tipologie di rifiuto permette alle aziende di avere la tranquillità di una corretta gestione, evitando sanzioni e danni di immagine.